news Luglio 22, 2026

Il Consiglio federale ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2026 a Berna, una serie di modifiche a due ordinanze concernenti il terzo pilastro e la previdenza professionale obbligatoria (LPP): l’OPP 2 (ordinanza sulla previdenza professionale) e l’OPP 3 (ordinanza sulla previdenza individuale vincolata, il cosiddetto pilastro 3a). Le nuove disposizioni introducono maggiore libertà nella pianificazione successoria, ridefiniscono il calcolo dell’adeguatezza delle rendite alla luce della 13a mensilità AVS e ampliano, entro limiti prudenziali, gli strumenti a disposizione delle casse pensioni per coprire il rischio di cambio. Ecco, punto per punto, cosa cambia e da quando.

Pilastro 3a: più libertà nella scelta dei beneficiari dal 1° gennaio 2027

Ad oggi l’ordine dei beneficiari nella previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) è piuttosto rigido: favorisce il coniuge o il partner registrato superstite e penalizza i discendenti diretti e gli altri beneficiari di secondo rango. Una rigidità che diventa un problema concreto per chi vive in una famiglia ricomposta: chi ha figli nati da una precedente relazione non può, oggi, designarli come beneficiari del proprio avere di previdenza.

Dal 1° gennaio 2027, grazie alla modifica dei capoversi 2 e 3 dell’articolo 2 OPP 3, gli intestatari della previdenza avranno possibilità più ampie di pianificazione successoria, con la facoltà di ridefinire l’ordine dei beneficiari tra primo e secondo rango — una flessibilità già prevista nel secondo pilastro e nelle disposizioni sul libero passaggio. Chi non interviene attivamente non subisce alcun cambiamento: l’ordine dei beneficiari resta quello attuale.

Le ricadute per istituti di previdenza e beneficiari

La riforma del pilastro 3a comporta obblighi operativi per gli istituti di previdenza, che dovranno adeguare i propri regolamenti, farli approvare dalla competente autorità di vigilanza e informare gli intestatari delle nuove possibilità di pianificazione.

Anche i beneficiari sono coinvolti: a seconda delle scelte dell’intestatario, chi finora era beneficiario unico potrebbe in futuro condividere il capitale con altri soggetti — e viceversa, chi non era beneficiario potrebbe diventarlo. Una ragione in più per verificare per tempo, insieme a un consulente, come è impostata oggi la propria previdenza.

OPP2: la 13esima mensilità AVS esclusa dal calcolo dell’adeguatezza dal 1° agosto 2026

Le modifiche all’ordinanza sulla previdenza professionale (OPP 2) entreranno in vigore dal 1° agosto 2026, prima del primo versamento della 13a mensilità della rendita AVS, previsto per dicembre 2026.

L’articolo 1 OPP 2 fissa i limiti per il riconoscimento dell’adeguatezza di un piano di previdenza, tenendo conto anche delle prestazioni dell’AVS: il capoverso 3 precisa che, per i salari superiori a 90’720 franchi, la somma tra rendita della previdenza professionale e rendita del primo pilastro (AVS) non può superare l’85% dell’ultimo salario prima del pensionamento. La modifica introduce ora una precisazione importante: la 13a mensilità della rendita AVS viene esplicitamente esclusa dal modello di calcolo per la verifica di questo limite.

Il motivo è semplice: se gli istituti di previdenza includessero la 13a mensilità nel calcolo e questo portasse a superare il tetto dell’85%, sarebbero costretti a ridurre le prestazioni — ma solo per le rendite future, dato che quelle in corso beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti. Il risultato sarebbe una disparità di trattamento tra beneficiari attuali e futuri, contraria allo scopo stesso della 13a mensilità: aumentare il livello complessivo delle rendite AVS e il potere d’acquisto dei pensionati.

Copertura del rischio di cambio: più margine per le casse pensioni

Un’ulteriore modifica dell’OPP 2 consente alle casse pensioni di coprire i propri rischi di cambio ricorrendo, in modo temporaneo e limitato, a operazioni pronti contro termine. Per soddisfare un bisogno di liquidità legato a questa copertura, l’istituto di previdenza potrà procurarsi al massimo il 3% del proprio patrimonio totale tramite queste operazioni.

Il limite non è casuale: le operazioni pronti contro termine comportano un effetto leva e quindi rischi elevati, per cui il legislatore ne autorizza l’uso solo entro soglie precise, imponendo agli istituti di previdenza di valutare anche misure alternative in caso di elevato fabbisogno di liquidità.

Perché conviene rivedere ora la propria previdenza professionale

Le modifiche a OPP2 e OPP3 cambiano concretamente le regole della previdenza professionale in Svizzera: chi ha una famiglia ricomposta, figli da relazioni precedenti o semplicemente non ha mai rivisto la designazione dei beneficiari del proprio pilastro 3a dovrebbe cogliere l’occasione per una verifica mirata. Allo stesso modo, chi si avvicina al pensionamento farà bene a capire come la 13a mensilità AVS si inserirà nel calcolo della propria rendita.

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